domenica 16 gennaio 2011

Hai installato il router da solo? Multa salatissima!

Ho letto su Altroconsumo che è stata approvata una legge che prevede che l'installazione di un router-modem anche in ambito privato deve essere effettuata da personale autorizzato e non dal semplice cittadino, pena una multa di 150.000 euro (!) da parte della GdF in caso di controlli.

Tutto questo perché "il legislatore" di nuove tecnologie non ne capisce nulla. Dove arriveremo? Perché dobbiamo pagare l'ignoranza di una generazione di politici che il PC se lo fa installare dal nipotino?

Più precisamente: il Consiglio dei Ministri del 22 ottobre scorso ha approvato un Decreto Legislativo che prescrive l’iscrizione a un albo per tutti coloro che vogliono montare router o altri dispositivi di rete. Quindi in Italia fra un po’ bisognerà essere iscritti a un albo professionale per montarsi in casa un router o uno switch. Non è una burla, ma la geniale trovata che si desume da un provvedimento del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre scorso, abilmente intercettato dallo sguardo attento dall’esperto TLC Stefano Quintarelli.

Come si legge chiaramente nel Decreto Legislativo “Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni” collegare un dispositivo alla rete senza titolo abilitativo sarà sanzionato con multe comprese tra 15mila e 150mila euro.

Sembra uno scherzo ma i vari articoli sono molto chiari; ecco quelli chiave:
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

Per terminali si intendono “le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica”

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